Art. 23.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 27, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere all'ordinamento del personale del Corpo della polizia tributaria, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo:

              1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente;

 

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              2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

              3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;

              4) ruolo dei commissari: commissario di prima qualifica, commissario di seconda qualifica, commissario di terza qualifica e commissario di quarta qualifica;

              5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale;

          b) determinazione per ciascun ruolo delle relative qualifiche e delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

              1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche possedute; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio d'istituto, nonché incarichi specialistici;

              2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite mansioni richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia penitenziaria e tributaria, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui tale personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde;

              3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite specifiche funzioni inerenti all'attività istituzionale di cui al comma 2 dell'articolo 3, con particolare riguardo all'attività investigativa; tale personale svolge inoltre funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa; sono altresì ad esso attribuite funzioni di direzione,

 

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di indirizzo e di coordinamento di unità operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività e per i risultati conseguiti. In caso di temporanea assenza o di impedimento, gli ispettori possono sostituire il titolare nella direzione di uffici e nel comando di reparti; essi svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e di istruzione del personale del Corpo della polizia tributaria; gli ispettori superiori, in particolare, oltre a quanto previsto dal presente numero, sono preposti, di norma, al comando di sezioni o di unità operative o di addestramento ed espletano mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche;

              4) al personale appartenente al ruolo dei commissari sono attribuiti le specifiche funzioni indicate al numero 3), nonché la direzione di uffici e il comando di reparti, implicanti un responsabile apporto professionale e la valutazione di opportunità nell'ambito di direttive ricevute;

              5) al personale appartenente al ruolo dei dirigenti sono attribuite, oltre alle funzioni previste per i dirigenti della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le funzioni dei dirigenti civili dello Stato, nonché le funzioni la cui previsione si renda eventualmente necessaria nel contesto del nuovo ordinamento della polizia tributaria. Ai dirigenti superiori e ai dirigenti generali non sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria;

          c) istituzione di ruoli per il personale che esplica funzioni di polizia e di ruoli per il personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative;

          d) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-logistico-amministrative anche di carattere esecutivo, in ruoli da determinare in relazione alle

 

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funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti;

          e) gli inquadramenti nei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge devono essere effettuati sulla base dell'anzianità di servizio maturata dal momento d'iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza secondo i seguenti criteri:

              1) i finanzieri scelti e i finanzieri del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati nei gradi di rispettiva appartenenza e sono iscritti nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo della polizia tributaria, con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestita, secondo la tabella B allegata alla presente legge; gli appuntati del disciolto Corpo della guardia di finanza sono iscritti nello stesso ruolo con l'anzianità posseduta e assumono la denominazione di assistenti;

              2) gli allievi finanzieri dei battaglioni allievi del disciolto Corpo della guardia di finanza, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso, dopo gli agenti inquadrati nello stesso grado, in attuazione di quanto previsto dal numero 1);

              3) gli appuntati e gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella C allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo dei sovrintendenti:

                  3.1) nel grado di sovrintendente capo, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria con anzianità di servizio minima nel grado pari a venticinque anni;

                  3.2) nel grado di sovrintendente, gli appuntati scelti ufficiali di polizia giudiziaria che non hanno maturato l'anzianità di cui al numero 3.1);

                  3.3) nel grado di vice sovrintendente, gli appuntati scelti previa frequenza di un corso di qualificazione;

 

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              4) i marescialli, i brigadieri e i vice brigadieri dei disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, secondo la tabella D allegata alla presente legge, nei seguenti gradi del ruolo degli ispettori:

                  4.1) nel grado di ispettore superiore, i marescialli maggiori aiutanti carica speciale, i marescialli maggiori aiutanti, i marescialli maggiori e i marescialli capi;

                  4.2) nel grado di ispettore capo, i marescialli ordinari e i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a nove anni;

                  4.3) nel grado di ispettore, i brigadieri con anzianità minima nel grado pari a tre anni e sei mesi;

                  4.4) nel grado di vice ispettore, i brigadieri con anzianità di grado inferiore a tre anni e sei mesi e i vice brigadieri;

              5) le anzianità di grado eccedenti quelle indicate al numero 4) sono utili per il conseguimento del grado superiore in sede di avanzamento; gli allievi sottufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, reclutati ai sensi della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, che frequentano la scuola sottufficiali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, al termine del corso e nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di vice ispettore dopo i vice brigadieri inquadrati nello stesso grado, in attuazione del numero 4.1);

              6) gli ufficiali del disciolto Corpo della guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei commissari con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

              7) il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza cui è riconosciuta

 

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l'appartenenza al ruolo dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo dei dirigenti con la medesima anzianità di servizio e di grado rivestito, secondo le disposizioni previste per il personale della Polizia di Stato di pari livello, grado e qualifica;

          f) prevedere per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti il conferimento dei gradi con le seguenti modalità e secondo quanto stabilito dalla tabella E allegata alla presente legge:

              1) agli agenti che hanno compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di agente scelto;

              2) agli agenti scelti che hanno compiuto una permanenza minima nel grado pari a cinque anni è conferito il grado di assistente;

              3) i gradi di cui ai numeri 1) e 2) sono conferiti con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, con determinazione del direttore generale del dipartimento della polizia tributaria, o dell'autorità da esso delegata, previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso:

                  3.1) dal dirigente, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche da cui l'agente o l'assistente dipende;

                  3.2) dalla commissione di avanzamento di cui al comma 10 dell'articolo 9;

          g) prevedere per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti l'avanzamento per meriti eccezionali e la promozione straordinaria per benemerenze di servizio;

          h) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo dei sovrintendenti avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

              1) nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di un corso di aggiornamento e di formazione professionali,

 

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della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare, a domanda e in relazione all'anzianità posseduta, gli assistenti con almeno un anno di anzianità nel grado, distintamente per contingenti;

              2) nel limite del 3 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli ed esami e superamento di un successivo corso di aggiornamento e di formazione professionali, di durata non inferiore a sei mesi, al quale sono ammessi gli agenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado;

          i) prevedere che l'accesso al primo grado del ruolo degli ispettori avvenga, annualmente, con le seguenti modalità:

              1) il 70 per cento dei posti disponibili nell'organico è riservato agli allievi della scuola per ispettori del Corpo della polizia tributaria che hanno superato un apposito corso della durata di due anni;

              2) il rimanente 30 per cento dei posti disponibili nell'organico è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali è riservata una quota pari a due terzi dei posti disponibili, e agli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che hanno superato un apposito concorso, nonché un corso di qualificazione di durata non superiore a tre mesi per gli assistenti e di nove mesi per gli agenti scelti e per gli agenti;

          l) prevedere per il personale appartenente a tutti i ruoli, escluso quello della dirigenza, le seguenti forme di avanzamento:

                  1) ad anzianità;

                  2) a scelta;

                  3) per meriti eccezionali;

                  4) per benemerenze di servizio;

 

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          m) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sulla base di quanto stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge;

          n) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo degli ispettori sulla base di quanto stabilito dalla tabella G allegata alla presente legge;

          o) attuare gli avanzamenti del personale appartenente al ruolo dei commissari sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti per il personale di pari qualifica e grado della Polizia di Stato ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

          p) prevedere per l'accesso al ruolo dei commissari un'aliquota del 30 per cento da riservare al personale nelle seguenti percentuali:

              1) il 20 per cento dei posti disponibili è riservato agli ispettori capo e agli ispettori superiori che non hanno superato i quarantacinque anni di età;

              2) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non hanno superato i quaranta anni di età;

              3) il 5 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al Corpo della polizia tributaria in possesso di laurea in materie economico-giuridiche e che non hanno superato i quarantacinque anni di età.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

 

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